REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E PER GLI ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA (IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 3.10.1997, N. 387) (approvato dal Senato Accademico il 9 giugno 1998, deliberazione n. 369) ART. 1 Oggetto Il presente Regolamento disciplina, fino all'entrata in vigore del regolamento dei dottorati di ricerca dell'Universita' di Pisa, la formazione delle commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca nonche' le procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, in applicazione delle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3.10.1997, n. 387, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 7.11.1997, n. 260. ART. 2 Commissioni per l'esame di ammissione al dottorato Le commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con Decreto Rettorale, entro trenta giorni dalla scadenza del bando ministeriale, su designazione del Collegio dei docenti e con parere favorevole del consiglio del dipartimento o della facolta' cui afferisce il corso di dottorato. Sono composte da tre professori ordinari o associati appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al corso di dottorato. Possono essere designati anche professori di altre universita' italiane o straniere. Non possono essere designati coloro che hanno fatto parte della commissione l'anno precedente. Decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di nomina senza che la commissione giudicatrice abbia concluso i propri lavori, essa decade e il Rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei componenti decaduti. ART. 3 Tesi finale di dottorato I dottorandi che concludono il corso di dottorato al 31 ottobre di ciascun anno debbono consegnare all'unita' operativa 10, entro la medesima data, la tesi finale di dottorato in otto esemplari rilegati, con frontespizio firmato in originale dal candidato e dal relatore. In mancanza del relatore, la tesi sara' firmata dal coordinatore del dottorato. La tesi puo' essere redatta in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Un esemplare della tesi viene trattenuto dall'amministrazione dell'ateneo per l'archiviazione. Altri due esemplari saranno inviati, dopo il superamento dell'esame finale, alle biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Gli altri cinque esemplari saranno vidimati e inviati al coordinatore del dottorato che li rendera' disponibili alla commissione giudicatrice. Qualora lo richiedano motivate esigenze di completamento della tesi, approvate dal Collegio dei docenti, un dottorando puo' avanzare richiesta, entro il 31 ottobre, di prorogare di un anno la presentazione della tesi finale. In tal caso l'interessato e' ammesso a sostenere l'esame finale con i candidati dell'anno successivo e mantiene, per l'anno di proroga, la qualita' di studente del corso di dottorato a tutti gli effetti amministrativi, ma non ha titolo alla fruizione della borsa di studio. Sono fatte salve tutte le ulteriori disposizioni previste dal Collegio dei docenti in merito alla presentazione della tesi finale di dottorato, purche' non in contrasto con le precedenti. ART. 4 Commissione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, eventualmente differenziata per indirizzo o curriculum attivato nel corso di dottorato o per settore scientifico-disciplinare, e' nominata con decreto rettorale - su designazione del Collegio dei docenti, che si accertera' preventivamente della disponibilita' delle persone designate, e con parere favorevole del consiglio del dipartimento o della facolta' cui afferisce il corso di dottorato - entro il 30 novembre successivo alla conclusione del corso di dottorato. La commissione e' composta da due professori ordinari e un professore associato che non siano componenti del Collegio dei docenti e che appartengano ai settori scientifico-disciplinari attinenti al corso di dottorato. Puo' inoltre essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, appartenenti a enti e strutture di ricerca pubbliche e private ma non facenti parte del Collegio dei docenti. Nel provvedimento di nomina sara' individuato il presidente della commissione nella persona del professore ordinario con maggiore anzianita' nel ruolo. Il presidente provvedera' a convocare la prima riunione della commissione entro trenta giorni dal decreto di nomina. La commissione e' tenuta a concludere improrogabilmente i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data della prima riunione. Decorso il termine di novanta giorni dalla data del decreto di nomina senza che la commissione giudicatrice abbia concluso i propri lavori, essa decade e il Rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei componenti decaduti. ART. 5 Esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca L'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste in una discussione della tesi di dottorato e dei risultati originali ivi contenuti. L'organizzazione dell'esame finale e' affidata al dipartimento o alla facolta' cui afferisce il corso di dottorato. Le spese - in particolare i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dai componenti della commissione non facenti parte dell'Universita' di Pisa - saranno a carico del dipartimento o facolta' sui fondi assegnati per il dottorato. Il calendario degli esami finali viene comunicato ai candidati e reso pubblico mediante affissione all'albo del dipartimento o facolta' almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. Un candidato puo' chiedere di rinviare l'esame finale per gravi e documentati motivi. L'esame finale e' pubblico e deve svolgersi in una struttura dell'Universita' di Pisa. L'esito dell'esame finale e' comunicato immediatamente al candidato e reso noto alla competente segreteria mediante la trasmissione dei relativi verbali. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale e puo' essere certificato, a richiesta dell'interessato, sia dalla commissione in sede di esame finale che dalla competente segreteria. Il candidato che non superi l'esame finale puo' essere ammesso, a giudizio della commissione e su parere favorevole del Collegio dei docenti, a sostenerlo una seconda volta, con le stesse modalita' previste dal quarto comma dell'articolo 3. La commissione potra' indicare gli specifici approfondimenti che ritiene necessari per il completamento della tesi di dottorato. ART. 6 Accesso agli atti L'accesso agli atti relativi all'esame di ammissione al dottorato e all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca avviene secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 7.8.1990, n. 241, emanato con decreto rettorale n. 133 del 26 gennaio 1995. ART. 7 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, agli articoli 71 e 73 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 ed al D.P.R. 3.10.1997, n. 387. ART. 8 Norma transitoria Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai dottorandi che concludono il corso il 31 ottobre 1998 o in data successiva. Per quelli che concludono il corso il 31 ottobre 1998 il termine di presentazione della tesi di dottorato previsto dall'articolo 3 e' differito 31 gennaio 1999; per quelli che concludono il corso il 31 ottobre 1999 lo stesso termine e' differito al 31 dicembre 1999. Conseguentemente e' differito rispettivamente al 28 febbraio 1999 ed al 31 gennaio 2000 il termine per la nomina della commissione giudicatrice dell'esame finale previsto dall'articolo 4. Ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 2, i settori scientifico-disciplinari attinenti a ciascun corso di dottorato sono determinati dal senato accademico su proposta del relativo collegio dei docenti. ART. 9 Entrata in vigore Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Universita', entra in vigore il giorno successivo alla sua affissione all'albo ufficiale dell'Universita'.