UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl ROMA "LA SAPlENZA"

Decreto Rettorale 25.5.1998 di emanazione del regolamento di attuazione del D.P.R. 3.10.1997 recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

 

 

 

 

IL RETTORE

 

 

DECRETA

 

E' emanato il seguente regolamento di attuazione del D.P.R. 3.10.1997 n.387 recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca:

 

CAPO I - AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

 

Art. 1 - Commissioni giudicatrici concorso d'ammissione

Le Commissioni giudicatrici del concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" sono nominate con decreto del Rettore e sono composte da docenti di ruolo, anche di altri Atenei italiani e stranieri, aventi competenza specialistica nei settori cui si riferisce il corso.

I tre componenti la Commissione sono sorteggiati da una rosa di sei nominativi eletti dai Consigli di Dipartimento, quando il Dottorato e' incardinato in Dipartimenti o dai Consigli di Facolta', quando il dottorato e' incardinato in Dipartimenti e Facolta', di cui almeno due esterni al Collegio dei Docenti.

Non si puo' far parte della Commissione per due volte consecutive .

Art. 2 - Procedure d'esame

La Commissione deve garantire le procedure d'esame assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonche' la trasparenza degli atti.

 

CAPO II - TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

 

Art. 3 - Titolo di Dottore di Ricerca

Il titolo di Dottore di Ricerca per i Corsi con sede amministrativa presso l'universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" e' conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale; l'Universita', a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Universita' medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Art. 4 - Tesi

La tesi finale degli iscritti a Corsi con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza", redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, dovra' essere depositata presso il competente Settore entro le seguenti date:

Art. 5 - Commissioni per il conferimento del titolo Dottore di Ricerca

Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca sono nominate dal Rettore con le seguenti scadenze:

La Commissione e' composta da tre professori, di cui due ordinari e un associato, che non siano componenti del Collegio dei Docenti, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al Dottorato. La Commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. I nominativi dei Commissari, ivi compresi gli esperti, sono sorteggiati da una rosa di sei docenti (quattro ordinari e due associati) designati dai Consigli di Dipartimento, quando il Dottorato e' incardinato in Dipartimenti o dai Consigli di Facolta', quando il dottorato e' incardinato in Dipartimenti e Facolta'.

I componenti la Commissione d'ammissione non possono essere designati quali componenti della Commissione per l'esame finale dello stesso ciclo.

Non si puo' far parte della Commissione per due volte consecutive.

La tesi potra' essere corredata, oltre che dalla presentazione del Collegio dei Docenti, dal parere scritto di un valutatore esterno al Collegio, preferibilmente straniero, esperto specifico dell'argomento, designato dal Collegio dei Docenti.

In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, dei componenti la Commissione, il Rettore procedera' alla nomina di una nuova Commissione, utilizzando allo scopo i nominativi precedentemente proposti ma non sorteggiati.

Per i Dottorati multidisciplinari possono essere, ciclo per ciclo, individuati dal Collegio dei Docenti piu' settori nell'ambito dello stesso Dottorato e pertanto puo' essere prevista una pluralita' di Commissioni; ai candidati e' data pertanto la facolta' di scegliere il settore con un anticipo di tre mesi rispetto alla data di consegna della tesi.

Art. 6 - Esame finale per Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali

Per i Dottorati istituti a seguito di accordi internazionali, per l'esame finale si seguiranno le norme previste dalle singole convenzioni

Art. 7 - Espletamento dell'esame finale

Gli esami finali per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca si terranno:

A conclusione dei lavori la Commissione e' tenuta ad inviare immediatamente all'Ufficio competente tutta la documentazione relativa all'esame, per consentire all'Ufficio stesso l'avvio delle procedure connesse.

All'atto del ritiro del titolo gli interessati dovranno inoltre presentare altre due copie della tesi identiche a quella depositata precedentemente per consentire all'Ufficio il deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Art. 8 - Procedure d'esame

L'Universita' assicura la pubblicita' degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

Art. 9 - Proroga all'anno successivo

Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi entro il termine previsto, il Rettore su proposta del Collegio dei Docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo. Non sara' consentita una proroga superiore ad un anno, salvo documentata causa di forza maggiore.

L'originale del presente decreto sara' acquisito nella raccolta dell'apposito registro.

 

 

Roma, 25 maggio 1998

 

IL RETTORE