DOTTORATI DI RICERCA

Regolamento interno per l'ammissione ed
il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

Approvato dal Senato Accademico del 19.05.98

Art.1 - Oggetto
  1. Il presente Regolamento interno disciplina le modalit` di ammissione e di conseguimento del titolo di "Dottore di Ricerca" previsto dall'articolo 68 e ss. del D.P.R. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 5 della legge 431/1990, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 8 lett. d), della legge 59/1997 e dal D.P.R. 387/1997.
  2. Il corso di dottorato di ricerca persegue l'obiettivo di fornire un titolo accademico valido ai fini della ricerca scientifica dopo lo svolgimento di attivit` di ricerca successiva al conseguimento del diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da un'universit` straniera.
Art.2 - Posti disponibili
  1. Il numero di posti disponibili viene indicato nel relativo bando.
  2. Possono essere banditi, con le medesime modalit` stabilite nel bando di cui al comma precedente, un numero di posti aggiuntivi corrispondente a quello indicato nel bando per ogni singolo corso attivato nel ciclo di riferimento, a condizione che sia garantito nel bilancio dell'Ateneo il finanziamento necessario.
Art.3 - Ammissione ai corsi
  1. Al corso di Dottorato di Ricerca si accede previo superamento dei un esame di ammissione dopo aver presentato apposita domanda all'Universit`, sede amministrativa del corso, nei termini indicati dal bando pubblicato annualmente nelle forme previste dalla legge.
Art.4 - Commissioni per l'ammissione
  1. Le Commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca sono nominate con decreto del Rettore, dopo che siano state espletate le operazioni di sorteggio sulla rosa di nominativi indicati dai Dipartimenti interessati dell'Ateneo. Le Commissioni sono composte da tre docenti di ruolo. I Dipartimenti sono tenuti a proporre per ogni commissione almeno sei nominativi, appartenenti ai settori scientifico - disciplinari attinenti al Dottorato, provenienti anche da altri Atenei, italiani e stranieri.
Art.5 - Compiti delle Commissioni
  1. Le Commissioni nella prima adunanza nominano nel loro seno il Presidente ed il Segretario.
  2. Le Commissioni devono concludere la loro attivit` entro sessanta giorni dalla nomina e comunque prima delll'inizio dell'anno accademico.
Art.6 - Composizione Commissione giudicatrice
  1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale h nominata dal Rettore ed h composta da tre professori, di cui due ordinari ed uno associato, che non siano componenti del Collegio docenti del Dottorato interessato, appartenenti ai settori scientifico - disciplinari attinenti al Dottorato. I Dipartimenti sono tenuti a proporre entro il 31 ottobre, sei nominativi per ogni commissione, di cui quattro riferiti a professori di prima fascia, appartenenti ai settori scientifico - disciplinari attinenti al Dottorato, provenienti anche da altri Atenei, italiani e stranieri.
  2. La Commissione giudicatrice pur essere integrata da non piy di due esperti, anche stranieri , scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
  3. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice h costituita secondo le modalit` previste negli accordi stessi.
Art.7 - Termini per l'espletamento dell'esame finale
  1. La Commissine giudicatrice per l'esame finale h convocata dal Rettore non oltre il 31 dicembre successivo alla conclusione del corso di Dottorato ed h tenuta a concludere improrogabilmente le valutazioni entro il successivo 28 febbraio.
  2. Le eventuali dimissioni dei componenti della Commissione giudicatrice, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
  3. Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che la Commissione giudicatrice abbia concluso i suoi lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione giudicatrice, con esclusione dei componenti decaduti, che dovr` concludere improrogabilmente i lavori entro due mesi.
Art.8 - Esame finale
  1. La tesi finale, che pur essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del collegio dei docenti, h presentata all'Universit` sede d'esame entro il 31 dicembre.
  2. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.
Art.9 - Conseguimento del titolo
  1. Il titolo di "Dottore di Ricerca" si consegue all'atto del superamento dell'esame finale ed h conferito dal Rettore.
  2. L'Universit`, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento.
  3. L'Universit` cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art.10 - Pubblicit` degli atti
  1. L'Universit` assicura la pubblicit` degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
Art.11 - Richiamo alla normativa vigente
  1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento interno valgono le norme di legge, statutarie e dei regolamenti generali di Ateneo.
Art.12 - Natura del presente Regolamento
  1. Il presente regolamento ha natura di Regolamento interno d'ateneo ai sensi dell'art. 64, comma 5, dello Statuto d'Autonomia.

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Paolo Coppola coppola@dimi.uniud.it

Last Updated: 20-07-98