DOTTORATI DI RICERCA
Regolamento interno per l'ammissione ed
il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca
Approvato dal Senato Accademico del 19.05.98
- Art.1 - Oggetto
- Il presente Regolamento interno disciplina le modalit` di ammissione e di conseguimento
del titolo di "Dottore di Ricerca" previsto dall'articolo 68 e ss. del D.P.R.
382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 5 della legge
431/1990, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 8 lett. d), della
legge 59/1997 e dal D.P.R. 387/1997.
- Il corso di dottorato di ricerca persegue l'obiettivo di fornire un titolo accademico
valido ai fini della ricerca scientifica dopo lo svolgimento di attivit` di ricerca
successiva al conseguimento del diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da
un'universit` straniera.
- Art.2 - Posti disponibili
- Il numero di posti disponibili viene indicato nel relativo bando.
- Possono essere banditi, con le medesime modalit` stabilite nel bando di cui al comma
precedente, un numero di posti aggiuntivi corrispondente a quello indicato nel bando per
ogni singolo corso attivato nel ciclo di riferimento, a condizione che sia garantito nel
bilancio dell'Ateneo il finanziamento necessario.
- Art.3 - Ammissione ai corsi
- Al corso di Dottorato di Ricerca si accede previo superamento dei un esame di ammissione
dopo aver presentato apposita domanda all'Universit`, sede amministrativa del corso, nei
termini indicati dal bando pubblicato annualmente nelle forme previste dalla legge.
- Art.4 - Commissioni per l'ammissione
- Le Commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca sono nominate
con decreto del Rettore, dopo che siano state espletate le operazioni di sorteggio sulla
rosa di nominativi indicati dai Dipartimenti interessati dell'Ateneo. Le Commissioni sono
composte da tre docenti di ruolo. I Dipartimenti sono tenuti a proporre per ogni
commissione almeno sei nominativi, appartenenti ai settori scientifico - disciplinari
attinenti al Dottorato, provenienti anche da altri Atenei, italiani e stranieri.
- Art.5 - Compiti delle Commissioni
- Le Commissioni nella prima adunanza nominano nel loro seno il Presidente ed il
Segretario.
- Le Commissioni devono concludere la loro attivit` entro sessanta giorni dalla nomina e
comunque prima delll'inizio dell'anno accademico.
- Art.6 - Composizione Commissione giudicatrice
- La Commissione giudicatrice per l'esame finale h nominata dal Rettore ed h composta da
tre professori, di cui due ordinari ed uno associato, che non siano componenti del
Collegio docenti del Dottorato interessato, appartenenti ai settori scientifico -
disciplinari attinenti al Dottorato. I Dipartimenti sono tenuti a proporre entro il 31
ottobre, sei nominativi per ogni commissione, di cui quattro riferiti a professori di
prima fascia, appartenenti ai settori scientifico - disciplinari attinenti al Dottorato,
provenienti anche da altri Atenei, italiani e stranieri.
- La Commissione giudicatrice pur essere integrata da non piy di due esperti, anche
stranieri , scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca.
- Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione
giudicatrice h costituita secondo le modalit` previste negli accordi stessi.
- Art.7 - Termini per l'espletamento dell'esame finale
- La Commissine giudicatrice per l'esame finale h convocata dal Rettore non oltre il 31
dicembre successivo alla conclusione del corso di Dottorato ed h tenuta a concludere
improrogabilmente le valutazioni entro il successivo 28 febbraio.
- Le eventuali dimissioni dei componenti della Commissione giudicatrice, adeguatamente
motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
- Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che la Commissione giudicatrice abbia
concluso i suoi lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione
giudicatrice, con esclusione dei componenti decaduti, che dovr` concludere
improrogabilmente i lavori entro due mesi.
- Art.8 - Esame finale
- La tesi finale, che pur essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione
del collegio dei docenti, h presentata all'Universit` sede d'esame entro il 31 dicembre.
- Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti,
il Rettore, su proposta del Collegio docenti, ammette il candidato agli esami previsti per
il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.
- Art.9 - Conseguimento del titolo
- Il titolo di "Dottore di Ricerca" si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale ed h conferito dal Rettore.
- L'Universit`, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento.
- L'Universit` cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche
nazionali di Roma e Firenze.
- Art.10 - Pubblicit` degli atti
- L'Universit` assicura la pubblicit` degli atti delle procedure di valutazione, ivi
compresi i giudizi sui singoli candidati.
- Art.11 - Richiamo alla normativa vigente
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento interno valgono le norme di legge,
statutarie e dei regolamenti generali di Ateneo.
- Art.12 - Natura del presente Regolamento
- Il presente regolamento ha natura di Regolamento interno d'ateneo ai sensi dell'art. 64,
comma 5, dello Statuto d'Autonomia.
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Last Updated: 20-07-98