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Rubric@

 

Dottorato di ricerca
Bando Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie
Speciale, Concorsi ed Esami,n° 77 del 3 ottobre 2003.

Scadenza: 3 novembre 2003

Modulistica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
______ ³ ______
Rip. I – Didattica e Ricerca
Ufficio Formazione Post-Laurea D. R. n° 3840
 

IL RETTORE

VISTI             gli artt. 22 e 41 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 2 ottobre 1996 n° 4649 e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 15 ottobre 1996 n° 242, modificato con D.R. 12 dicembre 1997 n° 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 23 dicembre 1997 n° 298, con D.R. 30 ottobre 2000 n° 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale - dell’8 novembre 2000 n° 261, e con D.R. 4 marzo 2003 n° 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale – del 3 aprile 2003 n° 78;

VISTO            l’art. 4 della L. 3 luglio 1998 n° 210, che demanda alle Università il compito di disciplinare, con proprio Regolamento, l’istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati;

VISTO            l’art. 1, comma 1, lett. a), della L. 3 agosto 1998, n. 315;

VISTO            il D.M. 30 aprile 1999 n° 224, con il quale è stato emanato il Regolamento Ministeriale in materia di Dottorato di Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con Decreto Rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneità delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalità di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l’accesso e la frequenza;

VISTO            l’art. 2 del Decreto Interministeriale 19 aprile 1990 che fissa il limite del reddito personale complessivo loro per la fruizione delle borse di studio di cui alla L. 30 novembre 1989 n° 398;

VISTO            il D.P.C.M. 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 1997 n° 116;

VISTO            il D.M. 11 settembre 1998, registrato alla Corte dei Conti in data 19 ottobre 1998, registro n° 1, foglio n° 171;

VISTO            il D.M. 14 dicembre 1998, registrato alla Corte dei Conti in data 10 febbraio 1999, registro n° 1, foglio n° 10;

VISTA            la delibera, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all’ammontare della stessa;

VISTO            il D.R. 30 dicembre 2002 n° 5950, con il quale è stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 4 della L. 3 luglio 1998 n° 210 e nel D.M. 30 aprile 1999 n° 224, il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;

VISTA            la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 giugno 2003, ha determinato, per l’Anno Accademico 2003/2004, l’importo del contributo per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo;

CONSIDERATE  le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali;

ACQUISITO  il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 16 maggio 2003, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneità delle strutture dipartimentali proponenti;

VISTE            le delibere con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17 giugno 2003 e del 19 giugno 2003, hanno dato mandato al Magnifico Rettore in ordine alla nomina di una Commissione Mista S.A./CdA con il compito di provvedere alla valutazione delle predette proposte di istituzione;

VISTO            il D.R. 25 giugno 2003 n° 2777 con il quale è stata nominata la predetta Commissione Mista S.A./CdA;

ACQUISITO  il verbale dei lavori della Commissione Mista S.A./CdA;

VISTA            la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre 2003, ha approvato l’istituzione del V Ciclo – Nuova Serie (XIX Ciclo) dei Corsi di Dottorati di Ricerca, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Salerno;

VISTA            la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 settembre 2003, ha determinato le risorse economico-finanziarie da destinare ai predetti Corsi, l’importo delle borse di studio e dei contributi per l’accesso e la frequenza;

ATTESA        la necessità e l’urgenza di procedere all’emanazione del bando di concorso,

D E C R E T A

Articolo 1- Istituzione

È istituito il V Ciclo – Nuova Serie (XIX Ciclo) dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Salerno.

Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca di seguito elencati (per ciascun dottorato sono indicati: la durata del Corso, i posti messi a concorso e il numero delle borse di studio):

Denominazione Corso

Durata del Corso

Borse finanziate Ateneo

Borse aggiuntive

Posti a concorso

Atenei consorziati

Chimica

triennale

4

=

8

=

Fisica

triennale

4

1

10

=

Informatica

triennale

4

1

10

=

Matematica

triennale

2

=

4

=

Scienze Farmaceutiche

triennale

2

=

4

=

Biochimica e patologia dell’azione dei farmaci

quadriennale

2

=

4

Calabria

Ingegneria delle strutture e del recupero edilizio ed urbano

triennale

4

=

8

Basilicata

Calabria

Ingegneria civile per l’ambiente ed il territorio

triennale

2

=

4

=

Ingegneria dell’informazione

triennale

4

=

8

=

Ingegneria chimica

triennale

3

=

6

=

Ingegneria meccanica

triennale

3

1

8

=

Comparazione e diritti della persona

triennale

4

=

8

=

Diritto internazionale e diritto interno in materia internazionale

triennale

3

=

6

=

Teoria delle istituzioni dello Stato tra federalismo e decentramento

triennale

2

=

4

=

Teoria e storia delle istituzioni politiche italiane comparate. Il declino dello Stato-Nazione

triennale

2

1

6

=

Economia del settore pubblico

triennale

3

=

6

=

Economia e direzione delle aziende pubbliche

triennale

2

1

6

Bari

Bologna

Cagliari

Marketing e comunicazione

triennale

2

2

8

Foggia

Vigo

Filologia classica

triennale

2

=

4

=

Etica e filosofia politico-giuridica

triennale

2

=

4

=

Scienze della comunicazione

triennale

2

=

4

=

Italianistica. La letteratura tra ambiti storico-geografici e interferenze disciplinari

triennale

2

=

4

=

Filosofia, scienze e cultura dell’età tardo-antica, medievale e umanistica

triennale

2

2

8

Napoli “Federico II”

L’Aquila

Roma Tre

LUMSA

Sociologia e ricerca sociale

triennale

2

=

4

=

Metodologia della ricerca pedagogica e psicologica

triennale

2

=

4

=

Storia

triennale

2

=

4

=

Lingua, testi e linguaggi in area inglese e statunitense

triennale

2

=

4

Palermo

I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall’Unione Europea, da Enti Pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private.

Articolo 2 - Disposizioni generali

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L. 30 novembre 1989 n° 398, “le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 della L. 13 agosto 1984 n° 476”.

Ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 11 luglio 1980 n° 382, “le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali”.

Ai sensi dell’art. 2 della L. 13 agosto 1984 n° 476, come modificato dall’art. 52 comma 57 della L. 28 dicembre 2001 n° 448, “il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessa per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti”.

Ai sensi dell’art. 4 u.c. della L. 3 luglio 1998 n° 210, “i dottorandi possono esercitare una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università”.

Articolo 3 - Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca

Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle Autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

I cittadini comunitari, extracomunitari ed italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini dell’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, richiedere l’equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.

A tal fine, la domanda dovrà essere corredata dei documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza.

I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.

Potranno, altresì, partecipare ai concorsi anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data fissata per la prova scritta dell’esame di ammissione. In tal caso l’ammissione al concorso verrà disposta “con riserva” e il candidato sarà tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, che attesti il conseguimento del diploma di laurea.

Articolo 4 - Termine di presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice avvalendosi della modulistica predisposta dall’Amministrazione Universitaria e reperibile nel sito Internet dell’Ateneo alla voce: www.unisa.it/Organizzazione/Ateneo/Uffici/Formazione-Post-Laurea/index.asp, dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno – Ripartizione I “Didattica e Ricerca”, Via Ponte don Melillo – 84084 Fisciano (Salerno). Esse dovranno essere consegnate personalmente ovvero trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami.

Qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione coincida con un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno feriale utile.

In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere presentate personalmente dai candidati entro il termine indicato presso gli Uffici competenti della predetta Ripartizione. La consegna dovrà essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 12:00.

In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine. A tal fine, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

Articolo 5 - Requisiti per l’ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare nella domanda

Per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca si richiedono:

a) il possesso della cittadinanza;

b) l’elettorato attivo;

c) il non aver riportato condanne penali e/o il non avere procedimenti penali in corso;

d) il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all’estero.

Tutti i requisiti, fatta eccezione per il caso di cui all’art. 3 comma 5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei predetti requisiti.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) l’esatta denominazione del concorso al quale intende partecipare;

d) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell’Anno Accademico in cui è stato conseguito;

e) la propria cittadinanza;

f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso il condono, l’indulto, il perdono giudiziale o l’amnistia) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

j) le lingue straniere conosciute;

k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.

Il candidato è altresì tenuto a indicare il recapito presso il quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

L’Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito, nonché da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell’art. 20 della L. 5 febbraio 1992 n° 104, a richiedere l’ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.

La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni suindicate.

L’esclusione dal concorso può essere disposta in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva di firma del candidato o per domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito o priva della esatta denominazione del concorso, con provvedimento motivato del Rettore.

Articolo 6 - Prove di esame

L’esame di ammissione al Corso consiste in una prova scritta e in un colloquio.

Le prove d’esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di almeno una lingua straniera.

Le prove d’esame si svolgeranno, per ciascun Corso, secondo il seguente calendario:

Denominazione Dottorato

Data prova scritta

Orario

Sede

Chimica

15.12.2003

10:00

Dipartimento di Chimica

Fisica

1.12.2003

14:30

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Informatica

10.12.2003

10:00

Dipartimento di Informatica e Applicazioni “R.M. Capocelli”

Matematica

10.12.2003

10:00

Dipartimento di Matematica e Informatica

Scienze farmaceutiche

4.12.2003

10:00

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

Biochimica e patologia dell’azione dei farmaci

4.12.2003

10:00

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

Ingegneria delle strutture e del recupero edilizio ed urbano

9.12.2003

9:00

Dipartimento di Ingegneria Civile

Ingegneria civile per l’ambiente ed il territorio

15.12.2003

10:00

Dipartimento di Ingegneria Civile

Ingegneria dell’informazione

27.11.2003

10:00

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Ingegneria Elettrica (Aula 145)

Ingegneria chimica

4.12.2003

10:00

Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare

Ingegneria meccanica

1.12.2003

9:00

Dipartimento di Ingegneria Meccanica

Comparazione e diritti della persona

10.12.2003

9:00

Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economici nei Sistemi Giuridici Contemporanei

Diritto internazionale e diritto interno in materia internazionale

2.12.2003

9:30

Dipartimento di Studi Internazionali

Teoria delle istituzioni dello Stato tra federalismo e decentramento

12.12.2003

9:00

Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni

Teoria e storia delle istituzioni politiche italiane comparate. Il declino dello Stato-Nazione

4.12.2003

8:30

Biblioteca Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni Giuridiche e Politiche nella Società Moderna e Contemporanea

Economia del settore pubblico

17.12.2003

10:00

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Economia e direzione delle aziende pubbliche

10.12.2003

10:00

Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali

Marketing e comunicazione

12.12.2003

9:30

Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali

Filologia classica

3.12.2003

9:30

Dipartimento di Scienze dell’Antichità

Etica e filosofia politico-giuridica

3.12.2003

9:30

Dipartimento di Filosofia

Scienze della comunicazione

3.12.2003

9:30

Dipartimento di Scienze della Comunicazione

Italianistica. La letteratura tra ambiti storico geografici ed interferenze disciplinari

22.12.2003

8:30

Dipartimento di Letteratura, Arte e Spettacolo

Filosofia, scienze e cultura dell’età tardo-antica, medievale e umanistica

15.12.2003

10:00

Dipartimento di Latinità e Medioevo

Sociologia e ricerca sociale

12.12.2003

9:00

Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica

Metodologia della ricerca pedagogica e psicologica

10.12.2003

10:00

Dipartimento di Scienze dell’Educazione

Storia

2.12.2003

9:00

Facoltà di Scienze della Formazione

Lingua, testi e linguaggi in area inglese e statunitense

1.12.2003

9:00

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

La comunicazione della data e della sede della prova scritta ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.

Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sarà data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello fissato per l’espletamento della prova ovvero, nella ipotesi di rinuncia scritta ai termini di preavviso, con apposita comunicazione da parte della Commissione Giudicatrice notificata, a mezzo di raccomandata a mano, a tutti i candidati presenti alla prova scritta.

Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:

a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato;

b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato è pubblico dipendente;

c) tessera postale, porto d’armi, passaporto, patente di guida o carta d’identità.

Articolo 7 - Commissioni Giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di merito

Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi pubblici per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca sono nominate con Decreto del Rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo.

Ad essi possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

Ogni Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.

È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Relativamente al colloquio, la Commissione Giudicatrice, alla fine di ogni seduta, forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.

L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, il medesimo giorno, nell’Albo del Dipartimento presso il quale si è svolta la prova.

Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

In caso di parità di voti, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 30 aprile 1997.

Articolo 8 - Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca

I candidati saranno ammessi ai Corsi secondo l’ordine stabilito nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato di Ricerca.

In caso di utile collocamento in più graduatorie finali di merito, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato di Ricerca.

L’ammissione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, senza borsa di studio, è compatibile, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato, e con lo svolgimento di attività libero professionali.

I titolari di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca possono partecipare a Corsi di Dottorato di Ricerca, anche in sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e fermo restando il superamento delle relative prove di ammissione.

I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d’esame sono ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca, in sovrannumero e senza borsa di studio, nel limite della metà dei posti messi a concorso con arrotondamento all’unità per eccesso.

Articolo 9 - Iscrizione ai Corsi di Dottorato

I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito devono presentare personalmente o far pervenire all’Amministrazione Universitaria, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell’invito, i seguenti documenti:

1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta;

2) n° 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo;

3) ricevuta del versamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad € 62,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n° 21965181, intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria – 80100 NAPOLI, con l’indicazione del seguente codice tariffa: 0804;

4) ricevuta del versamento della prima rata del Contributo per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, pari a € 775,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n° 15593833, intestato all’Università degli Studi di Salerno, con l’indicazione della causale;

5) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e qualità personali:

- cittadinanza;

- diploma di laurea o titolo accademico conseguito all’estero, con la relativa votazione;

6) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, che attesti:

a) il non essere iscritto/a e l’impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro Corso di Dottorato di Ricerca;

b) il non essere iscritto/a ad una Scuola di Specializzazione e, in caso affermativo, l’impegno a sospenderne la frequenza prima dell’inizio del Corso di Dottorato di Ricerca;

c) l’impegno, qualora intenda intraprendere attività esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne previa comunicazione all’Amministrazione Universitaria e a non iniziare le predette attività senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del Collegio dei Docenti.

Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendano fruirne sono tenuti, altresì, a dichiarare:

- di non avere già usufruito in precedenza (anche per un solo anno) di altre borse di studio per Corsi di Dottorato di Ricerca;

- di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del dottorando;

- di impegnarsi a non fruire, per tutta la durata della borsa di studio, di un reddito personale complessivo annuo lordo superore ad € 10.561,54.

Ai fini della determinazione del reddito, concorrono i redditi di origine patrimoniale nonchè gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo.

I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento previsto dal comma 1, punto n° 4.

I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, che attesti:

a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.

Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti.

I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.

In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio, l’Amministrazione Universitaria provvederà a restituire a coloro che subentrano la prima rata del contributo per l’accesso e la frequenza eventualmente già versata.

Articolo 10 - Borse di studio

Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo l’ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.

A parità di merito la preferenza viene stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997.

L’importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad € 10.561,54 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del Corso.

Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all’anno successivo, salva motivata delibera contraria del Collegio dei Docenti.

L’importo delle borse è aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all’estero, nella misura del 50%, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria.

La richiesta di incremento dell’importo delle borse deve essere trasmessa al Rettore dal Coordinatore del Corso.

Il Coordinatore è tenuto, altresì, a rilasciare apposita dichiarazione che attesti che l’attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando è coerente con il programma di studi e di ricerca del Corso.

Il pagamento delle borse verrà corrisposto in soluzioni bimestrali posticipate.

Al fine di consentire l’erogazione dei relativi ratei, il Coordinatore provvederà a trasmettere al Rettore, all’inizio di ciascun anno di Corso, apposita dichiarazione attestante l’inizio e/o la prosecuzione per l’annualità successiva dell’attività di ricerca da parte del dottorando.

Il Coordinatore dovrà, altresì, attestare ogni eventuale interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire l’interruzione dei pagamenti.

In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovrà darne comunicazione al Rettore ed al Coordinatore del Corso, con almeno 30 giorni di preavviso.

In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo nell’inizio dei corsi o per presentazione dell’attestato di frequenza successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verrà cumulata con le rate successive.

Qualora venissero accertate irregolarità comunque imputabili al borsista, con provvedimento motivato verrà disposta la revoca della borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente già corrisposte.

Articolo 11 - Contributi per l’accesso e la frequenza i Corsi di Dottorato

Il contributo per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, ammonta ad € 1.550 annue ed è così suddiviso:

· prima rata             primo anno          € 775,00     all’atto dell’iscrizione;

· seconda rata         primo anno          € 775,00     entro e non oltre il 30 aprile 2004;

· prima rata             secondo anno      € 775,00     entro e non oltre il 31 dicembre 2004;

· seconda rata         secondo anno      € 775,00     entro e non oltre il 30 aprile 2005;

· prima rata             terzo anno           € 775,00     entro e non oltre il 31 dicembre 2005;

· seconda rata         terzo anno           € 775,00     entro e non oltre il 31 maggio 2006.

Articolo 12 - Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni

I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato di Ricerca e di compiere continuativamente attività formative di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture a ciò destinate e secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti.

I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all’estero presso Università e/o Istituti di Ricerca; in tal caso l’importo della borsa di studio è aumentato nella misura di cui al precedente art. 10 comma 5.

Al termine di ciascun anno di Corso, il Collegio dei Docenti, sulla base di una dettagliata relazione sull’attività di studio e di ricerca svolta da ciascun dottorando, delibererà l’ammissione all’anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero proporrà al Magnifico Rettore l’esclusione dal Corso.

Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:

a)    che dimostrino di dover ancora ottemperare agli obblighi di leva militare ovvero al servizio civile sostitutivo civile;

b)   che si trovino nelle condizioni previste dalla L. 30 dicembre 1971 n° 1204 in materia di tutela delle lavoratrici madri;

c)    che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente comprovata da apposita certificazione medica.

Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti obblighi, il Collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera, l’esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando è obbligato a restituire, per l’anno di riferimento, tutte le rate eventualmente già riscosse.

Articolo 13 - Copertura assicurativa

L’Università degli Studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per tutta la durata del Corso di Dottorato di Ricerca, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile durante ed in occasione della frequenza di attività didattiche, durante ed in occasione dell’espletamento di attività formative di studio, di ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al Corso di Dottorato di Ricerca.

La copertura assicurativa è, altresì, garantita durante ed in occasione di visite d’istruzione svolte al di fuori dei locali dell’Ateneo nonché durante ed in occasione di eventuali periodi di soggiorno all’estero, purchè tali attività siano preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Corso.

Articolo 14 - Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito a conclusione del corso dal Rettore e si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.

Le Commissioni Giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni Corso di Dottorato di Ricerca, in conformità al disposto degli artt. 12 e ss.del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

Articolo 15 - Pubblicità

Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di ammissione sono pubblicati nell’Albo Ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito Internet dell’Ateneo alla voce:

www.unisa.it/Organizzazione-Ateneo/Uffici/Formazione-Post-Laurea/index.asp

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della L. 31 dicembre 1996 n° 675, l’Università degli Studi di Salerno si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. In particolare, tutti i dati personali forniti dagli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo.

I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 1990 n° 241 e dall’art. 8 della L. 31 dicembre 1996 n° 675, è il dott. Giovanni SALZANO, - Ufficio Formazione Post-Laurea dell’Università degli Studi di Salerno – via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Sa) – tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it

Articolo 17 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994 n° 487, nell’art. 4 della L. 3 luglio 1998 n° 210, nel D.M. 30 aprile 1999 n° 224 e nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

Fisciano, 22 settembre 2003

IL RETTORE

F.to Raimondo PASQUINO